sabato 10 ottobre 2015

Una buona notizia !

In vigore le nuove norme per il collocamento dei lavoratori con disabilità nella Pubblica Amministrazione.
La ministra Madia mantiene l'impegno assunto con il mondo della disabilità.
Subito al lavoro per i decreti attuativi.



LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 art 17

                           


  Riordino della disciplina del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche



1.  I decreti  legislativi  per  il  riordino  della  disciplina  in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche e connessi profili di organizzazione  amministrativa sono adottati,sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:


… omissis…

    n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la finanza  pubblica,   di   una   Consulta   nazionale,composta da rappresentanti delle amministrazioni   pubbliche centrali e territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  dei  sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di  categoria,  con il compito di:
      1) elaborare piani  per  ottemperare  agli  obblighi  derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
      2) prevedere  interventi  straordinari  per  l'adozione  degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
      3) monitorare e controllare l'obbligo di  trasmissione  annuale da  parte  delle  pubbliche   amministrazioni   alla   Consulta,al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio dei ministri e al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche sociali nonche' al centro per l'impiego  territorialmente  competente  della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili  non coperti e di un programma relativo a tempi e modalita'  di  copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli  normativi  in  materia  di  assunzioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni;

… omissis …
   
    z) al fine di garantire un'efficace integrazione in  ambiente  di lavoro di persone con disabilita' ai sensi della legge 12 marzo 1999,n. 68,  previsione  della  nomina,  da  parte  delle  amministrazioni pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza  pubblica  e  con  le  risorse  umane,  finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,  di  un  responsabile dei processi di inserimento, definendone i  compiti  con  particolare riferimento  alla  garanzia  dell'accomodamento  ragionevole  di  cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo  di  trasmissione  annuale  da  parte delle  amministrazioni  pubbliche  al  Ministro   delegato   per   la semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  al  Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al  centro  per l'impiego territorialmente competente, non solo della  comunicazione  relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili,  ma  anche di una successiva dichiarazione  relativa  a  tempi  e  modalita'  di copertura della quota di riserva prevista  dalla  normativa  vigente,nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonche' previsione di adeguate  sanzioni  per  il  mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in  termini  di  avviamento numerico di lavoratori  con  disabilita'  da  parte  del  centro  per l'impiego territorialmente competente.

  2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di  uno  o  piu' decreti legislativi secondo la  procedura  di  cui  all'articolo 16, purche' i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.

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