lunedì 30 maggio 2016

Approvazione legge delega di Riforma Terzo Settore

Il Presidente del CESC Project Michelangelo Chiurchiù esprime profonda soddisfazione per l’approvazione in via definitiva del disegno di legge delega di riforma del Terzo Settore e dell’Impresa Sociale e di disciplina del Servizio Civile Universale.

 “La nostra soddisfazione nasce soprattutto dal coronamento di un impegno quarantennale nel servizio civile per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 11 della Costituzione. L’art. 8 che riconosce tra le finalità principali dell’Istituto Repubblicano del Servizio civile Universale, 

La realizzazione di attività di promozione della pace e della nonviolenza e di iniziative di cooperazione allo sviluppo rende ragione di questa nostra esperienza e di un impegno futuro per attuare quanto previsto dalla legge”. Inoltre la volontarietà della partecipazione, unità all’universalità dell’accesso, compreso l’accesso dei cittadini comunitari e degli stranieri regolarmente soggiornanti, sono pienamente in linea con un percorso di costruzione di una difesa civile non armata e nonviolenta della Patria che è anche sfida educativa di integrazione e di formazione della coscienza civica. “Con il decreto delegato si aprirà la seconda fase, altrettanto importante e delicata, per costruire intorno all’Istituto una precisa cornice legislativa che abbia una ricaduta operativa efficace ed efficiente. 

Rispetto in particolare a questo ultimo punto credo che non si potrà prescindere dalle esperienze e dalle competenze presenti all’interno degli enti accreditati che in questi anni hanno rappresentato la spina dorsale del sistema servizio civile”. Stesso ruolo fondamentale dovrà essere svolto dagli enti accreditati in merito al passaggio dai progetti annuali ai programmi, alle funzioni delle organizzazioni promotrici di servizio civile e alla programmazione triennale dei contingenti. E’ compito del Governo invece provvedere quanto prima alla definizione delle risorse finanziarie che verranno messe effettivamente in campo nel prossimo triennio. 

E’ su questo aspetto si giocherà l’effettiva universalità dell’Istituto. Noi enti continueremo ad esserci con passione e rinnovato impegno! 


Art. 8. (Servizio civile universale) 

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli artt. 2 e 4, comma 2 della Costituzione; 

b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; 

c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria; 

d) attribuzione allo Stato della funzione di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati; 

e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza; 

f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile; 

g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea; 

h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il Servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento

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