Entra nel vivo al Senato il
dibattito sul Nuovo Codice degli Appalti pubblici. Materia delicata. Non manca
giorno che le cronache non ci aggiornino su fatti e misfatti che caratterizzano
il delicato settore e che hanno recentemente lambito anche pezzi impazziti
dell’economia sociale.
E’ l’occasione per mettere
ordine, fare chiarezza, ma soprattutto di recepire le chiare direttive dell’Europa. Gli appalti pubblici siano, finalmente, anche in Italia occasione
di tutela del territorio e dei beni culturali e, soprattutto, di nuova
occupazione per le fasce deboli del
mercato del lavoro.


APPALTI PUBBLICI E IMPRESA SOCIALE
La nuova direttiva comunitaria sugli
appalti pubblici, 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, interviene in favore dell’adozione di clausole
sociali negli appalti pubblici per l’impatto che questi ultimi hanno sulla vita
economica e sociale del nostro continente. In questo quadro la nuova Direttiva prevede
la facoltà da parte degli Stati membri di riservare la partecipazione alle
procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti
e forniture a imprese sociali/laboratori
protetti il cui scopo principale è l'integrazione o reintegrazione
sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone
svantaggiate, quali i disoccupati di lunga durata, le persone appartenenti a
minoranze a rischio di esclusione sociale o, comunque, a categorie socialmente
emarginate. Ancora una volta L’Europa sollecita i Paesi membri a concepire gli appalti
pubblici come strumenti di integrazione sociale, opportunità per sviluppo e
valorizzazione dei territori, difesa dell’ambiente, nonché tutela dei
lavoratori e dei cittadini. Su questo tema si sono più volte espresse le
istituzioni comunitarie, ultimo il Parlamento Europeo lo scorso 15 gennaio.
L'impresa sociale, regolata nell' ordinamento giuridico italiano
dalla Legge 13 giugno 2005, n. 118, identifica tutte quelle imprese private,
comprese le società cooperative, in cui l'attività economica d'impresa
principale è stabile e ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni e
servizi di utilità sociale. Tali sono i beni o i servizi che ricadono nei
settori tassativamente indicati dal d.lgs. 155/2006. Tra le imprese sociali
particolare rilievo hanno assunto in questi anni le Cooperative Sociali di Tipo
B di cui alla Legge 8.11.1991 n. 381, quelle che danno occupazione per almeno
il 30 per cento a lavoratori svantaggiati: disabili, disagiati psichici,
detenuti in regime di semilibertà, ecc.
Opportunamente le “Linee guida
per la riforma del Terzo Settore” prevedono tra gli obiettivi: “Far decollare davvero l’impresa sociale, per
arricchire il panorama delle istituzioni economiche e sociali del nostro Paese
dimostrando che capitalismo e solidarietà possono abbracciarsi in modo nuovo
attraverso l’affermazione di uno spazio imprenditoriale non residuale per le
organizzazioni private che, senza scopo di lucro, producono e scambiano in via
continuativa beni e servizi per realizzare obiettivi di interesse generale”.
Il vigente Codice dei Contratti
Pubblici, Decreto Legislativo 163/2006 all’articolo 52, già prevedeva la
possibilità delle stazioni appaltanti di
riservare appalti di gara a laboratori protetti e/o programmi di lavoro
protetti finalizzati all’impiego di persone disabili. Norma utile ma debole,
che non ha trovato adeguata applicazione in quanto l’individuazione di
laboratorio protetto non era chiaramente definita dalla normativa nazionale ed
europea fornendo anche interpretazioni distorte rispetto al processo di
integrazione ed emancipazione sociale ed economica delle persone disabili determinatosi
con il superamento delle discriminazioni e lo sviluppo di nuovi modelli di
inserimento sociale e lavorativo.
La nuova Direttiva sugli appalti
pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, al comma 1 dell’articolo 20,
interviene a colmare tale lacuna, fornendo ulteriori informazioni per
l’effettuazione di gare riservate d’appalto con finalità sociali. Al riguardo la Direttiva
fornisce
specificatamente la seguente definizione: Gli
Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di
appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale
sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o
svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di
lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori,
operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da
lavoratori svantaggiati.
L’indirizzo dato a livello
europeo consente dunque una maggiore e più ampia applicazione della condizione
di appalti riservati laddove esistano le condizioni per l’impiego consistente
di persone svantaggiate (almeno il 30%) attraverso l’istituto dell’impresa e/o cooperativa
sociale
Il nuovo codice degli appalti
oltre a recepire integralmente la norma dovrà promuoverne l’applicazione in
maniera che le stazioni appaltanti siano rese edotte rispetto a tale
possibilità favorendo rispetto al recente passato una più estesa applicazione.
In questo quadro la nuova
normativa sugli appalti, oltre a recepire integralmente la Direttiva 24, potrebbe:
. Riservare una quota
obbligatoria di appalti e forniture di beni e servizi nell’ambito dei servizi
pubblici locali e di quelli Pubblica Amministrazione in generale da destinare a
gare riservate ad imprese sociali che occupino per almeno il 30 per cento degli
addetti lavoratori con disabilità o svantaggiati, come definiti dalla Direttiva
UE 800/2008.
. Escludere esplicitamente nelle
gare riservate la possibilità che si possa procedere con gare al massimo ribasso,
ribadendo il principio in questi casi dell’offerta economica vantaggiosa con
l’inserimento nelle griglie di valutazione delle offerte dei progetti di
inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
. Adottare con successivo
provvedimento uno specifico atto di indirizzo vincolante per tutta la Pubblica Amministrazione
e gli enti e le aziende pubbliche e/ partecipate.
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