mercoledì 11 febbraio 2015

Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici
dia slancio all'Economia Sociale

  Entra nel vivo al Senato il dibattito sul Nuovo Codice degli Appalti pubblici. Materia delicata. Non manca giorno che le cronache non ci aggiornino su fatti e misfatti che caratterizzano il delicato settore e che hanno recentemente lambito anche pezzi impazziti dell’economia sociale.

E’ l’occasione per mettere ordine, fare chiarezza, ma soprattutto di recepire le chiare direttive dell’Europa. Gli appalti pubblici siano, finalmente, anche in Italia occasione di tutela del territorio e dei beni culturali e, soprattutto, di nuova occupazione per  le fasce deboli del mercato del lavoro.                                                                                                                                                                            
                                                                               
         

APPALTI PUBBLICI E IMPRESA SOCIALE


La nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici, 2014/24/UE del 26 febbraio 2014,  interviene in favore dell’adozione di clausole sociali negli appalti pubblici per l’impatto che questi ultimi hanno sulla vita economica e sociale del nostro continente. In questo quadro la nuova Direttiva prevede la facoltà da parte degli Stati membri di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti e forniture a imprese sociali/laboratori  protetti il cui scopo principale è l'integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati di lunga durata, le persone appartenenti a minoranze a rischio di esclusione sociale o, comunque, a categorie socialmente emarginate. Ancora una volta L’Europa sollecita i Paesi membri a concepire gli appalti pubblici come strumenti di integrazione sociale, opportunità per sviluppo e valorizzazione dei territori, difesa dell’ambiente, nonché tutela dei lavoratori e dei cittadini. Su questo tema si sono più volte espresse le istituzioni comunitarie, ultimo il Parlamento Europeo lo scorso 15 gennaio.

L'impresa sociale, regolata nell' ordinamento giuridico italiano dalla Legge 13 giugno 2005, n. 118, identifica tutte quelle imprese private, comprese le società cooperative, in cui l'attività economica d'impresa principale è stabile e ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale. Tali sono i beni o i servizi che ricadono nei settori tassativamente indicati dal d.lgs. 155/2006. Tra le imprese sociali particolare rilievo hanno assunto in questi anni le Cooperative Sociali di Tipo B di cui alla Legge 8.11.1991 n. 381, quelle che danno occupazione per almeno il 30 per cento a lavoratori svantaggiati: disabili, disagiati psichici, detenuti in regime di semilibertà, ecc.

Opportunamente le “Linee guida per la riforma del Terzo Settore” prevedono tra gli obiettivi: “Far decollare davvero l’impresa sociale, per arricchire il panorama delle istituzioni economiche e sociali del nostro Paese dimostrando che capitalismo e solidarietà possono abbracciarsi in modo nuovo attraverso l’affermazione di uno spazio imprenditoriale non residuale per le organizzazioni private che, senza scopo di lucro, producono e scambiano in via continuativa beni e servizi per realizzare obiettivi di interesse generale”.

Il vigente Codice dei Contratti Pubblici, Decreto Legislativo 163/2006 all’articolo 52, già prevedeva la possibilità delle stazioni appaltanti  di riservare appalti di gara a laboratori protetti e/o programmi di lavoro protetti finalizzati all’impiego di persone disabili. Norma utile ma debole, che non ha trovato adeguata applicazione in quanto l’individuazione di laboratorio protetto non era chiaramente definita dalla normativa nazionale ed europea fornendo anche interpretazioni distorte rispetto al processo di integrazione ed emancipazione sociale ed economica delle persone disabili determinatosi con il superamento delle discriminazioni e lo sviluppo di nuovi modelli di inserimento sociale e lavorativo.

La nuova Direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, al comma 1 dell’articolo 20, interviene a colmare tale lacuna, fornendo ulteriori informazioni per l’effettuazione di gare riservate d’appalto con finalità sociali. Al riguardo la  Direttiva   fornisce specificatamente la seguente definizione: Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

L’indirizzo dato a livello europeo consente dunque una maggiore e più ampia applicazione della condizione di appalti riservati laddove esistano le condizioni per l’impiego consistente di persone svantaggiate (almeno il 30%) attraverso l’istituto dell’impresa e/o cooperativa sociale

Il nuovo codice degli appalti oltre a recepire integralmente la norma dovrà promuoverne l’applicazione in maniera che le stazioni appaltanti siano rese edotte rispetto a tale possibilità favorendo rispetto al recente passato una più estesa applicazione. 


In questo quadro la nuova normativa sugli appalti, oltre a recepire integralmente la Direttiva 24, potrebbe:

. Riservare una quota obbligatoria di appalti e forniture di beni e servizi nell’ambito dei servizi pubblici locali e di quelli Pubblica Amministrazione in generale da destinare a gare riservate ad imprese sociali che occupino per almeno il 30 per cento degli addetti lavoratori con disabilità o svantaggiati, come definiti dalla Direttiva UE 800/2008.
. Escludere esplicitamente nelle gare riservate la possibilità che si possa procedere con gare al massimo ribasso, ribadendo il principio in questi casi dell’offerta economica vantaggiosa con l’inserimento nelle griglie di valutazione delle offerte dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;

. Adottare con successivo provvedimento uno specifico atto di indirizzo vincolante per tutta la Pubblica Amministrazione e gli enti e le aziende pubbliche e/ partecipate. 

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